L’agevolazione fiscale è stata introdotta dalla legge n. 449/1997 (articolo 1, comma 1) e resa permanente nel nostro ordinamento tributario mediante l’inserimento nel Tuir, da parte del decreto legge n. 214/2011, dell’articolo 16-bis. L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall’art.16-bis del DPR 917/86 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e consiste in una detrazione IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo del 50% o 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro.
Le pertinenze seguono l’abitazione principale per regole e aliquote. Bonus al 50% anche per chi realizza, o acquista dal costruttore un box auto, come pure per chi acquista un appartamento all’interno di un immobile ristrutturato da impresa. Stesse aliquote anche nel caso del sismabonus o del sismabonus acquisti.
Con l’approvazione dell’ultima Legge di Bilancio è stato confermato anche per il 2026 il l’incentivo sulle ristrutturazioni. La detrazione del 50% è limitata alle prime case mentre per gli altri casi la detrazione si attesta al 36%, con un tetto di spesa massimo di 96.000 euro, ripartito in 10 rate annuali di pari importo.
Per le spese sostenute nel 2027, detrazione del 36% con limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro, per interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità stessa − detrazione del 30% (con limite massinmo di spesa agevolabile di 96.000 euro) negli altri casi in cui spetta l’agevolazione.
Per le spese sostenute dal 2028 al 2033, detrazione del 30%, con limite massimo di spesa agevolabile di 48.000 euro, per tutte le abitazioni possedute o detenute sulla base di un titolo idoneo.
Per le spese sostenute dal 2034, detrazione del 36%, con limite massimo di spesa agevolabile di 48.000 euro, a prescindere dall’utilizzo dell’abitazione su cui sono effettuati gli interventi.
La detrazione spetta anche per il soggetto (persona fisica) che acquista immobili ad uso abitativo facenti parte di edifici interamente soggetti ad interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DPR 380/2001 – lettere c) e d), eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, che entro i 18 mesi dal termine lavori vendono o assegnano l’immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, il soggetto acquirente o assegnatario dell’immobile deve calcolare la detrazione su un importo forfettario, pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell’immobile, comprensivo d’IVA. Il beneficio del 50% può essere applicato su un importo massimo di 96.000 euro per gli acquisti effettuati tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2025
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. In particolare, la detrazione può essere richiesta da: − proprietari o nudi proprietari Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali – FEBBRAIO 2026 − titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) − detentori (locatari o comodatari) dell’immobile, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, a condizione che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente lo stesso avvio − soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori) − imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o i beni merce − soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: − il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), anche in assenza di un contratto di comodato. La convivenza può essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve verificarsi già alla data di inizio dei lavori e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione, anche se antecedente il predetto avvio − il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge − il convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile, anche in assenza di un contratto di comodato, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016. Come prevede l’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 (legge Cirinnà), per conviventi di fatto si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non 4 vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Per l’accertamento della “stabile convivenza”, la citata legge richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (Dpr n. 223/1989); tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione. In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
CONTRIBUENTI CON REDDITO SUPERIORE A 75.000 EURO La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 10, della legge n. 207/2024) ha introdotto per i possessori di redditi elevati un limite agli oneri e alle spese detraibili. In particolare, a decorrere dall’anno di imposta 2025, l’articolo 16-ter del Tuir prevede che gli oneri e le spese, considerati complessivamente e per i quali è prevista una detrazione dall’Irpef, sono ammessi in detrazione, dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, fino a un determinato importo. Tale importo va calcolato moltiplicando un “importo base” (che decresce all’aumentare del reddito complessivo) per un coefficiente (diverso, a seconda della presenza del nucleo familiare di figli fiscalmente a carico). L’importo base è pari a: a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. Il coefficiente da utilizzare è invece pari a: a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico d) 1,00, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio a carico con disabilità accertata (articolo 3 della legge n. 104/1992). Nel calcolo dell’importo massimo detraibile si considerano anche le spese per gli interventi edilizi. Restano escluse soltanto le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative, le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative. Con riferimento alle spese detraibili in più annualità, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno. Se, per esempio, nel 2025 si sostengono spese di manutenzione straordinaria per 20.000 euro, detraibili in 10 anni, nel calcolo dell’importo massimo detraibile va considerata solo la rata dell’anno, pari a 2.000 euro. Sono esclusi, in ogni caso, dal calcolo del plafond le rate residue di spese detraibili per bonus edilizi pagate fino al 31 dicembre 2024.